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A.S. 30 gennaio 2018
Tribunale di Nuoro: stop ai conguagli Abbanoa
Nel procedimento di inibitoria promosso da Adiconsum - Associazione a difesa dei consumatori - con il patrocinio dell´Avv. di Alghero Franco Dore il giudice ha ha ordinato ad Abbanoa S.p.A. di astenersi dal chiedere ai clienti - utenti del servizio idrico integrato il pagamento di somme a titolo di "conguagli partite pregresse 2005-2011"


ALGHERO - Il Tribunale di Nuoro nel procedimento di inibitoria promosso da Adiconsum - Associazione a difesa dei consumatori - con il patrocinio dell'Avv. di Alghero Franco Dore, con ordinanza pubblicata in data 26 gennaio 2018 ha ordinato ad Abbanoa S.p.A. di astenersi dal chiedere ai clienti - utenti del servizio idrico integrato il pagamento di somme a titolo di "conguagli partite pregresse 2005-2011", di astenersi dall'inviare agli utenti "preavvisi di distacco e sospensione della fornitura" riguardanti le somme pretese a tale titolo e di cessare ogni attività di riscossione connessa e conseguente agli atti predetti.
Il Tribunale ha disposto, altresì, la pubblicazione dell'ordinanza sui maggiori quotidiani regionali ed ha stabilito l'attuazione immediata di quanto ordinato con il provvedimento ed ha statuito, ancora, che Abbanoa paghi a titolo di sanzione l'importo di € 516 per ogni violazione di quanto sopra disposto. Sanzione da versare all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ad un fondo da istituire per finanziare iniziative a vantaggio del consumatori.

Il Tribunale nuorese, quindi, accogliendo le argomentazioni poste dai legali di Adiconsum a sostegno dell'azione promossa a tutela dei diritti di tutti gli utenti sardi, ha riconosciuto la illegittimità della pretesa avanzata dal Gestore del servizio idrico ponendo in evidenza che il principio della copertura dei costi, invocato da Abbanoa al fine di legittimare il suo operato, non può fondarsi "su inammissibili riconoscimenti a piè di lista - che possono favorire comportamenti inefficienti o opportunistici da parte dei gestori, cui verrebbe assicurato il ristoro di qualunque ammontare di costo, anche se non ragionevole o proporzionato". Il giudice ha poi posto in evidenza nella propria ordinanza, richiamando al riguardo una pronuncia della Corte costituzionale intervenuta nell'anno 2008, che la tariffa del servizio idrico integrato ha natura di corrispettivo della prestazione erogata dal gestore che trova fonte direttamente ed esclusivamente nel contratto di utenza che costituisce lo strumento al quale fare riferimento per individuare il complesso dei diritti e degli obblighi che incombono sulle parti. Per tale profilo ha censurato l'operato di Abbanoa evidenziando che "il comportamento del gestore che si risolva in una modifica unilaterale del corrispettivo pretendibile al momento della somministrazione con riferimento a forniture già effettuate, appare abusivo e in contrasto con i principi civilistici dell'affidamento e della buona fede nell'esecuzione del contratto".

Scenari futuri. Il provvedimento emanato dal giudice monocratico del tribunale di Nuoro potrà essere impugnato da Abbanoa nel termine di quindici giorni davanti allo stesso tribunale che sarà chiamato a decidere in composizione collegiale. Abbanoa, ovviamente, valuterà se esercitare o meno tale facoltà. Allo stato attuale, tuttavia, essendo il provvedimento immediatamente esecutivo, Abbanoa è tenuta all'osservanza dello stesso per cui non potrà pretendere il pagamento di alcuna somma a titolo di conguaglio partite pregresse ed anzi è obbligata a sospendere le eventuali azioni di riscossione in corso. Per il futuro e qualora l'ordinanza divenisse definitiva, Abbanoa sarà soggetta all'obbligo di restituire agli utenti le somme riscosse, con relativi interessi. Obbligo, che tra l'altro, è stato anche affermato dal Tribunale di Cagliari che ha ammesso l'azione di classe proposta dal Comitato Unidos. In tal modo le due azioni andranno ad avere un percorso comune per cui può sin d'ora affermarsi che gli utenti sardi titolari di utenza domestica potranno godere di una doppia tutela mentre "le imprese" la cui posizione non trova copertura nel Codice del consumo potranno invocare a loro tutela, al fine di far valere il diritto alla restituzione di quanto pagato, proprio il provvedimento pronunciato dal Tribunale di Nuoro.
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